Statuto

Art. 23

In vigore dal 17 nov 1929
L'Ente potrà sciogliersi e mettersi in liquidazione Con deliberazione del Consiglio generale, alla quale abbiano partecipato almeno i quattro quinti dei consiglieri in carica. In tal caso il Comitato esecutivo potrà essere designato, colla stessa deliberazione di scioglimento, a funzionare da Comitato liquidatore del patrimonio, con la partecipazione di un rappresentante del Governo. Lo scioglimento e messa in liquidazione potranno aver luogo anche per determinazione del Governo, che nominerà all'uopo un commissario liquidatore. Nell'un caso e nell'altro il patrimonio netto andrà ripartito fra gli enti fondatori proporzionalmente alle quote conferite.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-10-03;1874#art-s-23

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