Art. 5
In vigore dal 18 ago 1929
Anche dopo l'allontanamento, per qualsiasi causa, dall'ufficio, tutti i funzionari tecnici addetti al Commissariato di reintegra e all'Ufficio tecnico speciale conservano il diritto all'assegnazione delle parti centesimali di cui alla lettera a) e b) del precedente . Nel caso però che l'allontanamento sia dovuto a punizione disciplinare o a destituzione, il diritto all'assegnazione cessa e la quota suddetta va ad accrescere il fondo di cui alla lettera c) dello stesso .
I suddetti funzionari acquistano il diritto di concorrere al riparto del fondo di cui alla lettera c) dell', fin dal giorno in cui sono assegnati agli uffici speciali relativi e lo perdono a partire dal giorno in cui vengono allontanati. Il mese iniziale e quello finale sono valutati per intero se la permanenza nell'ufficio è superiore a 15 giorni, non sono valutati affatto se la permanenza è inferiore ai 15 giorni.
Non si ha diritto al riparto per tutto il tempo durante il quale, per qualsiasi motivo, non spetti o sia ridotto il supplemento di servizio attivo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-06-17;1318#art-5