Art. 2
In vigore dal 18 ago 1929
Ai fini della esatta e rapida erogazione delle somme come sopra attribuite, gli uffici del registro, all'atto stesso della riscossione delle somme pagate dai contravventori a titolo di pena pecuniaria, provvedono per il diretto pagamento dell'intero quarto di dette somme a favore degli scopritori verbalizzanti, solo nel caso di contravvenzioni accertate in sede di ordinaria gestione e tutela dei tratturi e delle trazzere.
Per i verbali invece redatti dai tecnici del Commissariato e dell'Ufficio speciale, essi dividono il quarto della somma riscossa in due parti uguali, e ne versano una metà nella Tesoreria provinciale, richiedendo il rilascio di un vaglia del Tesoro a favore del tesoriere centrale del Regno, quale cassiere della Cassa depositi e prestiti, per l'accreditamento al conto corrente aperto a favore del Ministero dell'economia nazionale per « Riparto multe tratturi e trazzere », come al successivo , e trasmettono l'altra metà, mediante vaglia di servizio, al direttore del Commissariato di reintegra dei trattati, ovvero a quello dell'Ufficio tecnico speciale delle trazzere, con l'indicazione del delegato verbalizzante e della data del verbale che ha dato luogo alla riscossione.
In ogni caso, sul quarto devoluto agli scopritori vengono trattenute l'imposta di ricchezza mobile e l'imposta complementare, da versarsi direttamente in Tesoreria.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-06-17;1318#art-2