Art. 4

In vigore dal 18 ago 1929
Presso la Cassa depositi e prestiti è istituito uno speciale conto corrente infruttifero e le somme che vi affluiscono nella misura ed ai sensi di cui all', lettera d), restano a disposizione del Ministero dell'economia nazionale, il quale provvede ad erogarle mediante richiesta per la emissione di mandati di pagamento da parte della Cassa depositi e prestiti a carico del conto anzidetto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1929-06-17;1318#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo