Art. 7

In vigore dal 18 ago 1929
Sugli eventuali reclami concernenti il riparto decide il Ministro per l'economia nazionale. Il provvedimento del Ministro è definitivo. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 17 giugno 1929 - Anno VII VITTORIO EMANUELE. Mussolini - Martelli - Mosconi. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1929 - Anno VII Atti del Governo, registro 286, foglio 116. - Mancini.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1929-06-17;1318#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo