Art. 7
In vigore dal 18 ago 1929
Sugli eventuali reclami concernenti il riparto decide il Ministro per l'economia nazionale. Il provvedimento del Ministro è definitivo.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 17 giugno 1929 - Anno VII
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini - Martelli - Mosconi.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 286, foglio 116. - Mancini.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-06-17;1318#art-7