Art. 3

In vigore dal 18 ago 1929
Tanto il direttore dal Commissariato di reintegra, quanto l'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico speciale, non appena ricevono i suddetti vaglia, provvedono per l'immediato pagamento di una metà del loro importo a favore del tecnico che ha accertata la contravvenzione ed accantonano l'altra metà. Alla fine di ciascun mese procedono poi al reparto delle somme accantonate, ossia attribuiscono a sè stessi un quinto dall'ammontare complessivo di dette somme, e ripartiscono il rimanente in aliquote eguali fra tutti gli altri tecnici addetti alla reintegra. Le operazioni di riparto devono essere fatte constare mediante regolare prospetto da trasmettersi mensilmente al Ministero dell'economia nazionale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-06-17;1318#art-3

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Art. 3 Modifiche ed aggiunte all'articolo 64 del regolamento 29 dicembre 1927, n. 2801, circa il riparto dei proventi contravvenzionali riguardanti i tratturi e le trazzere. — Testo vigente | Portale Normativo