Art. 1

In vigore dal 18 ago 1929
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Visto il R. decreto 29 dicembre 1927, n. 2801, che approva il regolamento per l'assetto definitivo dei tratturi di Puglia e delle trazzere di Sicilia; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia, nazionale, di concerto con quello per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo: . L'art. 64 del regolamento approvato col R. decreto 29 dicembre 1927, n. 2801, è integralmente applicabile alle sole contravvenzioni accertate in sede di ordinaria gestione e tutela dei tratturi e delle trazzere. Per le contravvenzioni accertate dai funzionari tecnici del Commissariato di reintegra e da quelli dell'Ufficio tecnico speciale, in sede di accertamento o di revisione della consistenza dei tratturi e delle trazzere, il quarto delle somme pagate dai contravventori a titolo di penalità - fermi restando i limiti massimi stabiliti dall'art. 64 del regolamento suddetto - viene, invece, diviso in parti centesimali ed attribuito come segue: a) 25 parti centesimali al funzionario tecnico che ha accertata la contravvenzione; b) 5 parti centesimali al direttore del Commissariato di reintegra, ovvero a quello dell'Ufficio tecnico speciale, a seconda che trattasi di contravvenzione tratturale o trazzerale; c) 20 parti centesimali in quote uguali fra tutti i funzionari tecnici delegati alla reintegra (esclusi i direttori capi) e adibiti rispettivamente al Commissariato dei tratturi, e all'Ufficio speciale delle trazzere; d) 50 parti centesimali a tutti gli altri funzionari amministrativi e tecnici che, essendo addetti al servizio dei tratturi e delle trazzere, eseguono i lavori straordinari concernenti l'assetto definitivo di tali demani.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-06-17;1318#art-1

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Art. 1 Modifiche ed aggiunte all'articolo 64 del regolamento 29 dicembre 1927, n. 2801, circa il riparto dei proventi contravvenzionali riguardanti i tratturi e le trazzere. — Testo vigente | Portale Normativo