Art. 7
In vigore dal 10 apr 1929
Il controllo normale sulla amministrazione dell'Azienda è esercitato da due sindaci nominati dal Ministero dell'economia nazionale, con le attribuzioni, in quanto applicabili, di cui all'art. 184 del Codice di commercio.
I sindaci sono nominati per un triennio e possono essere confermati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-02-28;302#art-7