Art. 7

In vigore dal 10 apr 1929
Il controllo normale sulla amministrazione dell'Azienda è esercitato da due sindaci nominati dal Ministero dell'economia nazionale, con le attribuzioni, in quanto applicabili, di cui all'art. 184 del Codice di commercio. I sindaci sono nominati per un triennio e possono essere confermati.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-02-28;302#art-7

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Art. 7 Fondazione in Ravenna dell'Azienda zootecnica ravennate. — Testo vigente | Portale Normativo