Art. 11
In vigore dal 10 apr 1929
Il Ministero dell'economia nazionale potrà, in ogni tempo e qualora risulti irregolare il funzionamento dell'Azienda affidare la gestione ad un commissario straordinario e disporre, eventualmente, la liquidazione dell'Azienda stessa.
Nel caso di liquidazione, per qualsiasi motivo, dell'Azienda il Ministero dell'economia nazionale destinerà i residui della gestione, insieme con ogni altra attività patrimoniale, ad altra istituzione che abbia il fine di promuovere il progresso agrario e zootecnico della provincia.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 febbraio 1929 - Anno VII
VITTORIO EMANUELE.
Martelli.
Visto, il Guardasigilli: Rocco
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 282, foglio 115. - Sirovich.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-02-28;302#art-11