Art. 7

Art. 7

7 / 11
In vigore dal 10 apr 1929
Il controllo normale sulla amministrazione dell'Azienda è esercitato da due sindaci nominati dal Ministero dell'economia nazionale, con le attribuzioni, in quanto applicabili, di cui all'art. 184 del Codice di commercio. I sindaci sono nominati per un triennio e possono essere confermati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1929-02-28;302#art-7