Art. 5
In vigore dal 10 apr 1929
I membri elettivi del Consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e possono essere confermati.
I rappresentanti nominati in sostituzione di consiglieri che, per qualsiasi ragione, siano venuti a cessare dalla carica prima dello scadere del triennio, rimangono in carica fino al termine del periodo assegnato a coloro che hanno sostituito.
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