Art. 5

In vigore dal 10 apr 1929
I membri elettivi del Consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e possono essere confermati. I rappresentanti nominati in sostituzione di consiglieri che, per qualsiasi ragione, siano venuti a cessare dalla carica prima dello scadere del triennio, rimangono in carica fino al termine del periodo assegnato a coloro che hanno sostituito.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-02-28;302#art-5

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Art. 5 Fondazione in Ravenna dell'Azienda zootecnica ravennate. — Testo vigente | Portale Normativo