Art. 1
In vigore dal 10 apr 1929
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visti la legge 6 luglio 1912, n. 832, ed il relativo regolamento, approvato con R. decreto 19 febbraio 1922, n. 331;
Vista la richiesta per l'erezione in ente morale dell'Azienda zootecnica ravennate, presentata in data 18 settembre 1928-VI dall'Amministrazione provinciale di Ravenna, anche in nome degli altri enti promotori dell'istituzione;
Visto il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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È fondata, con sede presso la Cattedra ambulante di agricoltura di Ravenna, l'Azienda zootecnica ravennate.
L'Azienda è riconosciuta come ente morale autonomo, ed è posta sotto l'alta vigilanza del Ministero dell'economia nazionale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-02-28;302#art-1