Art. 1

In vigore dal 10 apr 1929
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Visti la legge 6 luglio 1912, n. 832, ed il relativo regolamento, approvato con R. decreto 19 febbraio 1922, n. 331; Vista la richiesta per l'erezione in ente morale dell'Azienda zootecnica ravennate, presentata in data 18 settembre 1928-VI dall'Amministrazione provinciale di Ravenna, anche in nome degli altri enti promotori dell'istituzione; Visto il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale; Abbiamo decretato e decretiamo: . È fondata, con sede presso la Cattedra ambulante di agricoltura di Ravenna, l'Azienda zootecnica ravennate. L'Azienda è riconosciuta come ente morale autonomo, ed è posta sotto l'alta vigilanza del Ministero dell'economia nazionale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-02-28;302#art-1

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