Art. 2
In vigore dal 10 apr 1929
L'Azienda zootecnica ravennate ha per iscopo di contribuire all'incremento delle produzioni animale e vegetale che hanno maggiore importanza nella agricoltura locale, e particolarmente del bestiame comune da carne e da latte, e delle foraggere.
L'Azienda zootecnica ravennate, con esclusione di ogni finalità di lucro, persegue il suo scopo:
a) con lo studio pratico dell'ordinamento agrario e zootecnico della zona di bonifica;
b) con la sperimentazione dei più pratici e convenienti avvicendamenti, con particolare riguardo all'applicazione delle irrigazioni;
c) con la trasformazione in luogo, per mezzo del bestiame bovino, delle risorse foraggere;
d) con l'integrare, mediante il necessario tirocinio pratico, l'istruzione professionale dei licenziati in agraria, dei contadini e dei braccianti;
e) con l'attuare, infine, di incarico del Ministero dell'economia e degli altri enti pubblici, ogni altra iniziativa che rientri nella sfera di attività dell'istituzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-02-28;302#art-2