Art. 4

In vigore dal 4 apr 1941
L'Azienda zootecnica ravennate è retta da un Consiglio di amministrazione composto da: a) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, presidente; b) un rappresentante dell'Amministrazione provinciale di Ravenna; c) un rappresentante del comune di Ravenna; d) un rappresentante dell'Unione provinciale fascista degli agricoltori di Ravenna; e) un rappresentante dell'Unione provinciale fascista dei lavoratori dell'agricoltura di Ravenna; f) un rappresentante del Settore della zootecnia della Federazione nazionale dei Consorzi provinciali fra i produttori dell'agricoltura da scegliersi fra gli allevatori locali; g) l'ispettore agrario compartimentale di Bologna il veterinario provinciale; h) il capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, il quale eserciterà anche le funzioni di segretario. Il Consiglio di amministrazione nomina nel suo seno il vicepresidente.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-02-28;302#art-4

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Art. 4 Fondazione in Ravenna dell'Azienda zootecnica ravennate. — Testo vigente | Portale Normativo