RegolamentoCapo X

Art. 400

In vigore dal 7 gen 1947
Le tasse d'inscrizione e di frequenza non possono superare complessivamente le L. 100. Nessun altro pagamento per nessun titolo può essere chiesto ai frequentanti del corso. Tutte le spese per il funzionamento dei corsi sono a carico di chi è autorizzato ad aprirli.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 9 ottobre 1946, n. 434 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "L'ammontare delle tasse d'iscrizione e di frequenza dei corsi di cultura per maestri elementari, di cui all'art. 400 del regolamento generale sull'istruzione elementare, approvato con regio decreto 26 aprile 1928 n. 1297, non puo' superare complessivamente le L. 500". Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1° ottobre 1946.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-400

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo