RegolamentoCapo X

Art. 404

In vigore dal 1 ott 1976
Le scuole magistrali ortofreniche o corsi di cultura per gli insegnanti elementari sulla fisiopatologia dello sviluppo fisico e psichico, aperti a cura di Enti morali o di Istituti superiori di istruzione con l'approvazione del Ministero, aventi carattere di stabilità, non sono soggetti alle norme degli articoli precedenti. Essi sono regolati dalle norme statutarie dell'ente che li istituisce o dalle norme dettate dal Ministero di volta in volta, all'atto della loro istituzione. A cura, però, del direttore della scuola o del corso debbono essere tenuti gli atti, di cui al primo comma dell'. Agli esami finali assiste un delegato del Ministero. Le scuole e i corsi predetti rilasciano alla fine dell'anno scolastico diplomi o certificati che debbono essere vistati dal provveditore. Presentano ad ogni fine di anno una relazione al Ministero. Certificati e diplomi costituiscono titolo di preferenza per insegnare nelle classi differenziali. Ad essi è data speciale valutazione nei concorsi magistrali.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 31 ottobre 1975, n. 970 ha disposto (con l'art. 8, comma 3) che "Sono aboliti i corsi di fisiopatologia dello sviluppo fisico e psichico di cui all'art. 404 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-404

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