Regolamento›Titolo V›Capo I
Art. 405
In vigore dal 3 ago 1928
L'obbligo scolastico si assolve:
a) con la frequenza delle scuole elementari pubbliche o di corsi di esercitazioni tenuti da istituzioni di educazione e di cultura, ai sensi dell' del testo unico;
b) con la frequenza, per i fanciulli ciechi e sordomuti, delle scuole ad essi riservate, a norma dell' del testo unico;
c) con l'istruzione privata o paterna, a termini dell' del testo unico.
Deve considerarsi adempiuto l'obbligo scolastico per coloro che fino al 14° anno di età frequentino scuole di istruzione post-elementare o conseguano la licenza di scuola complementare o di scuole professionali di ugual numero di anni.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-405