Regolamento›Capo X
Art. 174
In vigore dal 3 ago 1928
L'ammontare delle ritenute per fondo di garanzia delle cessioni e per imposte dovute allo Stato a carico degli assegni spettanti ai maestri elementari è liquidato anticipatamente per tutto l'esercizio e versato in tesoreria a cura del Ministero della pubblica istruzione entro il mese di luglio di ogni anno. Detto ammontare è calcolato in base alle aliquote legali vigenti in ciascun esercizio sulla somma iscritta per i detti assegni nello stato di previsione della spesa di detto Ministero.
Il contributo complessivo al Monte pensioni, con l'eventuale aggiunta dei versamenti volontari compresi nell'elenco principale, viene versato entro il 1° luglio di ogni anno con due distinti mandati, relativi l'uno al primo e l'altro al secondo semestre dell'anno solare.
Entro il mese di marzo si versa l'importo della giornata di stipendio, compreso nell'elenco principale. Gli importi compresi negli elenchi suppletivi si versano alle debite scadenze.
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