RegolamentoCapo X

Art. 175

In vigore dal 3 ago 1928
Gli insegnanti appartenenti alla medesima scuola possono, con loro dichiarazione, delegare uno di essi a riscuotere i loro stipendi e a darne quietanza per tutti. La dichiarazione, sottoscritta dagli interessati e vidimata dal direttore didattico con la propria firma e col bollo di ufficio, è inviata all'Ufficio scolastico, che ne tiene conto per la ordinazione dei pagamenti. Finché dura nella persona incaricata la facoltà di riscuotere, essa sola può dare quietanza per tutti quelli dai quali ha ricevuto la delega. Nel caso però di accertata assenza od impedimento di essa i titolari possono riscuotere direttamente le somme per ciascuno di essi indicate nella nota.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-175

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