Regolamento›Capo X
Art. 177
In vigore dal 3 ago 1928
Entro il 5 di ogni mese le sezioni di Regia tesoreria provinciale trasmettono al rispettivo Ufficio scolastico il conto in doppio esemplare, per residui e competenza, a tutto il precedente mese, dei fondi della contabilità speciale corredato, per ciascun esemplare, di una distinta delle entrate riscosse, allegandovi le matrici delle quietanze emesse nel mese precedente, e di un elenco dei pagamenti, eseguiti nel periodo stesso, insieme con i relativi titoli estinti.
Gli ordinativi dei pagamenti di stipendio per il mese di febbraio debbono essere compresi in elenco separato.
L'Ufficio scolastico confronta il conto con le proprie scritture e, dopo averne compiuta la parificazione, entro dieci giorni dalla data in cui il conto stesso fu ricevuto, ne restituisce un esemplare, munito della dichiarazione di regolarità, alla sezione di Regia tesoreria.
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