Regolamento›Capo XI
Art. 182
In vigore dal 3 ago 1928
Entro la seconda quindicina di luglio e nel gennaio di ciascun anno il direttore generale per la istruzione elementare indice le adunanze degli Enti delegati, con invito da trasmettersi sette giorni prima.
Tali adunanze sono presiedute dal direttore generale o da un suo delegato. Vi assiste l'ispettore centrale incaricato della vigilanza sull'azione degli Enti delegati.
Delle adunanze si redige processo verbale firmato dal presidente e da chi esercita le funzioni di segretario.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-182