Regolamento›Capo XI
Art. 185
In vigore dal 3 ago 1928
Le autorità scolastiche ispettive e direttive che, nelle loro funzioni di vigilanza o per incarico del provveditore, visitano le scuole di qualsiasi tipo gestite dagli Enti delegati, riferiscono al provveditore, il quale, occorrendo, ne informa gli Enti suddetti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-185