Regolamento›Capo XI
Art. 187
In vigore dal 3 ago 1928
Il piano di lavoro, che gli Enti delegati debbono presentare per l'approvazione, deve pervenire al Ministero entro il 15 luglio.
Entro il 31 dicembre gli Enti stessi debbono presentare al Ministero una relazione finanziaria e morale dell'opera da loro svolta, in conseguenza della delega, durante l'anno scolastico precedente, e fornire tutte le relative notizie di carattere statistico, economico e didattico, che il Ministero abbia richiesto.
Alla stessa data del 31 dicembre gli Enti delegati versano all'Erario, nelle forme e nei modi stabiliti per la contabilità generale dello Stato, le eventuali economie verificatesi nella gestione delle scuole non classificate.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-187