Regolamento›Capo XI
Art. 191
In vigore dal 3 ago 1928
Non più tardi del 10 giugno l'Ente delegato, per quanto riguarda le scuole di nuova istituzione, comunica al provveditore od al Comune il luogo prescelto per l'apertura delle nuove scuole; per quanto riguarda le scuole trasformate, qualora abbia accertato che alcuna di esse per le particolari condizioni di luogo non possa continuare a funzionare nella sede attuale, propone che sia trasferita in altra località vicina ritenuta più idonea. Il provveditore o il Comune emette quindi il provvedimento di istituzione o di trasformazione, con l'indicazione delle sedi e con l'incarico di gestione all'Ente delegato.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-191