Regolamento›Capo XI
Art. 196
In vigore dal 3 ago 1928
Agli effetti della vigilanza delle autorità scolastiche locali, al principio dell'anno, e successivamente in caso di variazioni, gli Enti delegati inviano al direttore didattico ed al provveditore l'elenco nominativo delle scuole gestite, indicando per ciascuna di esse la località in cui è aperta, il numero degli alunni inscritti, divisi per classe, la data di apertura, il nome dell'insegnante. Per le scuole aperte nel territorio dei Comuni autonomi l'elenco è inviato al Comune, al provveditore ed all'ispettore scolastico.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-196