Regolamento›Capo XI
Art. 193
In vigore dal 3 ago 1928
Il provveditore redige e tiene al corrente l'elenco delle scuole uniche classificate della regione che debbono essere sclassificate o soppresse e quello dei posti disponibili nel ruolo regionale.
Copia dei detti elenchi deve essere inviata al Ministero, al quale vengono di volta in volta comunicate le successive variazioni. Gli stessi elenchi con le successive variazioni vengono redatti dai Comuni autonomi della regione e comunitati al provveditore, che a sua volta ne dà comunicazione al Ministero.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-193