Regolamento›Capo XI
Art. 194
In vigore dal 3 ago 1928
Entro il 15 giugno il provveditore, in base alle comunicazioni che l'Ente gli deve fornire, trasmette al Ministero, per il pagamento della rata che scade al 1° luglio, l'elenco delle scuole non classificate, tenute in gestione dall'Ente nell'anno in corso e che rimarranno in esercizio come tali nell'anno successivo.
Le ordinanze del provveditore con cui si istituiscono nuove scuole non classificate o si trasformano scuole classificate devono essere emanate entro il 15 settembre e redatte in duplice copia: una delle quali è inviata all'Ente delegato e l'altra al Ministero per il pagamento della prima rata dell'annualità dovuta. Le deliberazioni comunali devono essere invece redatte in triplice copia: una di esse è inviata al Ministero, una al provveditore, ed una all'Ente delegato. Se trattasi di scuola comunale di nuova istituzione occorre l'approvazione del Consiglio scolastico e del Ministero.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-194