Regolamento›Capo XI
Art. 190
In vigore dal 3 ago 1928
L'iniziativa per l'istituzione di nuove scuole non classificate può essere presa, oltre che dal provveditore o dal Comune, anche dall'Ente delegato, tenuto conto del numero degli alunni in età dell'obbligo scolastico che possono, compatibilmente con le distanze e lo stato di viabilità, convenire in quella determinata zona.
L'Ente delegato, compiute le necessarie indagini, sceglie nella zona il luogo dove la scuola possa più convenientemente essere aperta.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-190