RegolamentoCapo X

Art. 399

In vigore dal 3 ago 1928
Il direttore del corso è responsabile dell'andamento materiale, disciplinare e morale dello stesso. A sua cura sono tenuti: a) il registro generale degl'inscritti, con indicazione, per ciascuno, del nome, cognome, paternità, luogo e data di nascita; b) i verbali delle riunioni collegiali degl'insegnanti del corso e quelli delle sedute della Commissione esaminatrice; c) il diario delle lezioni con l'indicazione giornaliera nominativa degli assenti; d) il registro degli esami, firmato in ciascun foglio da tutti i membri della Commissione esaminatrice, contenente, per ciascun frequentante, le seguenti notizie: nome, cognome, paternità, luogo e data di nascita, voti riportati in ogni prova di esame e complessivamente. Alla chiusura del corso, il direttore trasmette al Ministero, per il tramite del provveditore, una relazione sull'andamento morale ed economico del corso, corredandola dei registri e verbali indicati nei commi precedenti. Una copia dei registri di esame rimane depositata presso l'ufficio del provveditore.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-399

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