Regolamento›Capo X
Art. 397
In vigore dal 3 ago 1928
L'autorizzazione è concessa dal Ministero, su parere motivato del provveditore, e tenuto specialmente conto dei programmi proposti, della durata del corso, dell'idoneità degli insegnanti.
La domanda di autorizzazione, su carta legale, deve essere corredata:
a) dell'elenco degli insegnanti del corso, con la designazione dei titoli che possiedono, degli uffici che esercitano, dell'insegnamento ad essi affidato nel corso;
b) del programma particolareggiato per ciascun insegnamento;
c) dell'orario del corso, con l'indicazione delle ore d'insegnamento per ciascun giorno e del numero complessivo di ore di lezione per materia;
d) del bilancio finanziario preventivo del corso, con l'indicazione delle tasse da pagarsi.
Il corso è sottoposto alla vigilanza del provveditore.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-397