RegolamentoCapo X

Art. 395

In vigore dal 3 ago 1928
Il Ministero può istituire corsi di lezioni ed esercitazioni per maestri elementari in servizio, in sedi da determinarsi di anno in anno con decreto ministeriale, nel limite dei fondi inscritti in bilancio. Lo stesso decreto stabilisce le materie di studio, la durata dei corsi e le modalità per la scelta dei maestri fra quelli che ne abbiano fatto domanda nonché le eventuali indennità che agli stessi vengono assegnate.
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