Regolamento›Capo X
Art. 404
361 / 555In vigore dal 1 ott 1976
Le scuole magistrali ortofreniche o corsi di cultura per gli insegnanti elementari sulla fisiopatologia dello sviluppo fisico e psichico, aperti a cura di Enti morali o di Istituti superiori di istruzione con l'approvazione del Ministero, aventi carattere di stabilità, non sono soggetti alle norme degli articoli precedenti.
Essi sono regolati dalle norme statutarie dell'ente che li istituisce o dalle norme dettate dal Ministero di volta in volta, all'atto della loro istituzione.
A cura, però, del direttore della scuola o del corso debbono essere tenuti gli atti, di cui al primo comma dell'.
Agli esami finali assiste un delegato del Ministero.
Le scuole e i corsi predetti rilasciano alla fine dell'anno scolastico diplomi o certificati che debbono essere vistati dal provveditore. Presentano ad ogni fine di anno una relazione al Ministero.
Certificati e diplomi costituiscono titolo di preferenza per insegnare nelle classi differenziali. Ad essi è data speciale valutazione nei concorsi magistrali.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 31 ottobre 1975, n. 970 ha disposto (con l'art. 8, comma 3) che "Sono aboliti i corsi di fisiopatologia dello sviluppo fisico e psichico di cui all'art. 404 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-404