Regolamento

Art. 52

In vigore dal 4 mar 1928
Occorrendo, per circostanze eccezionali, aumentare temporaneamente le dotazioni delle Regie rappresentanze all'estero, può essere concessa con autorizzazione ministeriale un'assegnazione suppletiva straordinaria di oggetti da considerarsi come dotazione temporanea. Cessati i motivi che determinarono tale assegnazione straordinaria, gli oggetti dovranno essere restituiti al Ministero o alla sede della Regia rappresentanza vicina che li abbia forniti.
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