Regolamento

Art. 53

In vigore dal 4 mar 1928
Il Ministero fornisce a suo carico le divise per gli uscieri e portieri, in servizio presso le Regie rappresentanze all'estero, secondo i figurini da esso approvati. Per i domestici e per il rimanente personale di servizio le divise sono normalmente a carico del Capo Missione, il quale è tenuto a farle confezionare sui modelli e con i colori adottati dal Ministero, salvo che, dal Ministero, sia autorizzato a farle confezionare sui modelli e con i colori gentilizi propri. Per le divise dei cavas, dragomanni e servi indigeni potranno adottarsi le foggie locali.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-01-06;113#art-r-53

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