Regolamento

Art. 56

In vigore dal 4 mar 1928
I periodi di durata minima per ogni singolo indumento sono fissati come segue: pantaloni, giubba, copricapo: due anni; cappotto: tre anni. Nel caso che i predetti indumenti debbano essere rinnovati prima del termine stabilito, il Ministero addebiterà al Capo Missione una quota del loro valore proporzionale al periodo del mancato uso, a meno che il deterioramento sia avvenuto per ragioni non imputabili. La durata delle divise di gala, ove vengano fornite, è illimitata.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-01-06;113#art-r-56

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