Regolamento
Art. 56
In vigore dal 4 mar 1928
I periodi di durata minima per ogni singolo indumento sono fissati come segue:
pantaloni, giubba, copricapo: due anni;
cappotto: tre anni.
Nel caso che i predetti indumenti debbano essere rinnovati prima del termine stabilito, il Ministero addebiterà al Capo Missione una quota del loro valore proporzionale al periodo del mancato uso, a meno che il deterioramento sia avvenuto per ragioni non imputabili.
La durata delle divise di gala, ove vengano fornite, è illimitata.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-01-06;113#art-r-56