Regolamento
Art. 51
In vigore dal 4 mar 1928
Poiché il Regio Ministero non fornisce ai titolari delle Regie rappresentanze la biancheria personale da letto, da toletta e da cucina nonché gli oggetti di cui all', ogni Capo Missione, in sede patrimoniale, ha diritto al rimborso delle spese di trasporto di tale biancheria e di tali oggetti fino ad un massimo di peso di 1500 kg. purchè non a bagaglio.
Per i Capi Missione residenti in centri ove non esiste sede patrimoniale tale limite è portato ad un massimo di kg. 2500.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-01-06;113#art-r-51