Regolamento

Art. 47

In vigore dal 4 mar 1928
La durata degli oggetti in rame non potrà essere inferiore a 20 anni e la loro periodica stagnatura è a carico del Capo Missione il quale dovrà provvedervi quando occorre e comunque ogni due anni.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-01-06;113#art-r-47

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