Regolamento

Art. 44

In vigore dal 4 mar 1928
In caso di deterioramento o smarrimento delle argenterie, il Capo Missione e l'intendente hanno l'obbligo di riferirne immediatamente al Regio Ministero affari esteri.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1928-01-06;113#art-r-44

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo