Regolamento
Art. 44
In vigore dal 4 mar 1928
In caso di deterioramento o smarrimento delle argenterie, il Capo Missione e l'intendente hanno l'obbligo di riferirne immediatamente al Regio Ministero affari esteri.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-01-06;113#art-r-44