Regolamento

Art. 45

In vigore dal 4 mar 1928
Il Ministero non provvede a sue spese alle riparazioni delle argenterie ed al rinnovo se non nei casi in cui i danni o le perdite non siano in alcun modo addebitabili al Capo Missione a norma dell' del presente regolamento. Il Capo Missione al principio di ogni anno farà eseguire dall'intendente una verifica dell'argenteria e redigere uno speciale verbale, di cui una copia verrà inviata al Ministero non oltre la metà del mese di gennaio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-01-06;113#art-r-45

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