Regolamento

Art. 41

In vigore dal 4 mar 1928
I servizi di vasellame e di cristalleria per domestici saranno composti in conformità delle annesse tabelle III e IV. Entro i limiti ivi indicati la fornitura è a carico del Ministero che può autorizzarne l'acquisto sul posto. Per la conservazione e durata di detti servizi valgono le norme relative alla dotazione tipo giornaliero.
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