Regolamento
Art. 39
In vigore dal 4 mar 1928
Il Ministero abbuona non oltre il 3% dei pezzi di vasellame di gala ed il 5% delle cristallerie di gala rotti in un anno, rispetto al numero totale di oggetti della dotazione normale. Per i tipi giornalieri l'abbuono sarà del 6% pel vasellame e dell'8% per le cristallerie.
L'importo delle rotture eccedenti tale limite verrà addebitato al Capo Missione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-01-06;113#art-r-39