Regolamento
Art. 55
In vigore dal 4 mar 1928
La divisa è estiva od invernale e per ogni stagione è composta dei seguenti indumenti:
due paia di pantaloni;
una giubba;
un copricapo.
Per la stagione invernale il Ministero fornisce anche un cappotto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-01-06;113#art-r-55