Regolamento

Art. 55

In vigore dal 4 mar 1928
La divisa è estiva od invernale e per ogni stagione è composta dei seguenti indumenti: due paia di pantaloni; una giubba; un copricapo. Per la stagione invernale il Ministero fornisce anche un cappotto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-01-06;113#art-r-55

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