Regolamento

Art. 20

In vigore dal 4 mar 1928
Il Ministero adotterà per ogni sede speciali disposizioni circa la cura ed il mantenimento in buono stato dei giardini esistenti. Tuttavia, vi contribuirà solo per il personale, gli utensili da lavoro, le materie fertilizzanti ed anti-crittogamiche, rimanendo a carico del Capo Missione ogni provvista di semi, bulbi, piante annuali.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-01-06;113#art-r-20

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