Regolamento
Art. 24
In vigore dal 4 mar 1928
Se qualche variazione o spostamento fosse avvenuto oltre quelli eventualmente autorizzati dal Ministero, il Capo Missione dovrà a proprie spese e sotto la propria responsabilità ridurre ogni cosa in pristino prima di eseguire la riconsegna.
Ove ciò non sia stato possibile per l'immediata partenza del Capo Missione, egli vi farà provvedere dalla persona di sua fiducia delegata per la riconsegna.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-01-06;113#art-r-24