Regolamento
Art. 26
In vigore dal 4 mar 1928
Nessuna sostituzione di mobilio, arredi, tendaggi, tappeti, ecc. sarà concessa se prima il Ministero non ne avrà accertata la necessità; ad ogni modo mai prima dei termini stabiliti dalla tabella I.
Per gli oggetti comunque riconosciuti fuori uso dal Ministero, questo darà le sue disposizioni o per il rinvio dei pezzi o per la vendita sul posto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-01-06;113#art-r-26