Regolamento

Art. 30

In vigore dal 4 mar 1928
Il normale consumo della biancheria, cioè un quarto di deprezzamento ogni tre o due anni secondo la classe di essa, è a carico dell'Amministrazione dello Stato; invece le spese di conservazione, lavatura e rammendatura della biancheria sono a carico del Capo Missione.
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