Regolamento
Art. 33
In vigore dal 4 mar 1928
La surrogazione gratuita di detti oggetti di biancheria non potrà aver luogo se non dopo decorso dalla loro distribuzione il tempo stabilito per il loro consumo e cioè 12 od 8 anni se nuovi, 8 o 6 se a tre quarti di valore, 6 o 4 se a metà valore e 3 o 2 se ad un quarto di valore.
Per ottenere la sostituzione nei casi ammessi dal presente regolamento gli oggetti dovranno essere presentati al Regio Ministero degli affari esteri per la sostituzione, in condizioni da potersi individuare.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-01-06;113#art-r-33