Regolamento

Art. 23

In vigore dal 4 mar 1928
La destinazione dei locali adibiti ad uso delle Regie rappresentanze è determinata dal Ministero. Essa deve considerarsi fissa, e non può per qualsiasi motivo essere modificata senza il preventivo consenso del Ministero. La stessa norma vale per quanto riguarda l'arredamento.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-01-06;113#art-r-23

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