Regolamento
Art. 18
In vigore dal 4 mar 1928
Le spese per la pittura periodica esterna degli edifici ed infissi sono a carico del Ministero, e di regola non devono aver luogo più di una volta ogni quattro anni. All'interno le spese per la pittura e la verniciatura degli infissi e per la rinnovazione delle tappezzerie di carta non devono aver luogo più di una volta ogni sei anni. Se fatte entro minori intervalli di tempo, non saranno rimborsate dal Ministero a meno che siano state specialmente autorizzate per comprovata necessità.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-01-06;113#art-r-18