Regolamento

Art. 15

In vigore dal 4 mar 1928
Per gli eventuali lavori straordinari dovrà volta per volta chiedersi la preventiva autorizzazione del Ministero, indicando la spesa. Per perizie e preventivi, il Capo Missione si avvarrà dell'opera di un architetto (preferibilmente italiano) locale. Potrà tuttavia provvedere immediatamente ai lavori che eventualmente fossero richiesti di urgenza per la sicurezza dello stabile, dandone immediato telegrafico avviso al Ministero con l'indicazione della spesa prevedibile ed inviando poi i relativi progetti definitivi. Del collaudo dei lavori eseguiti sarà incaricato un tecnico possibilmente italiano, la cui scelta dovrà in precedenza essere approvata dal Ministero. Qualora il Capo Missione ordini riparazioni straordinarie senza autorizzazione preventiva, ed il Ministero non ritenga dimostrata la loro urgenza, non si farà luogo a rimborso.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-01-06;113#art-r-15

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